IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti,  in  particolare,  l'art.  3 e l'art. 7, commi 1 e 2 della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del  decreto-
legge  26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre  1997,  n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico di mobilita' per un  periodo  uguale  al  trattamento  CIGS
concesso  ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in favore
dei lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura  di
concordato   preventivo   e  successivamente  fallite,  collocati  in
mobilita' dopo la fruizione di periodi di  trattamento  straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste  le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato
elenco nominativo - che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto  -  gia' dipendenti dalle aziende citate nel predetto elenco,
hanno richiesto la riattribuzione dell'indennita'  di  mobilita',  di
cui  al  sopra  richiamato  art.  2,  comma  1  del  decreto-legge n.
393/1997;
    Considerato che le suddette societa', non risultano aver  fruito,
ad  alcun  titolo di legge, dell'istituto dell'integrazione salariale
straordinaria;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre
1997, n. 393, in favore dei lavoratori  di  cui  all'allegato  elenco
nominativo  - che costituisce parte integrante del presente decreto -
non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita',  in
quanto  l'azienda  da  cui  dipendevano non risultano aver fruito, ad
alcun titolo  di  legge,  dell'istituto  dell'integrazione  salariale
straordinaria.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu